
02 Lug Questione guide-enti: USacli Montagna
Proseguendo la nostra inchiesta sul tema GUIDE-ENTI abbiamo chiesto al Responsabile USacli Montagna Riccardo Innocenti di esporre la propria posizione e le proprie considerazioni in merito.
Da quello che potrete leggere emerge una chiarda descrizione del percorso che l’operatore sportivo può e deve seguire per potersi tutelare, continuando in tal modo a lavorare nell’ampito sportivo montano con una maggiore sicurezza e serenità.
Di seguito riportiamo il testo originale di Innocenti, buona lettura.
La paura della denuncia per esercizio abusivo della professione
Chi frequenta l’ambiente dell’arrampicata sportiva e della montagna in generale sta prendendo coscienza che tra le figure che possono insegnare le discipline del verticale (arrampicata sportiva, alpinismo, scialpinismo) e della montagna (trail, mountain bike, etc) ci sono anche gli operatori sportivi. Sono quelle figure che, dietro una retribuzione tutelata fiscalmente in maniera particolare, operano negli organismi che fanno riferimento al CONI (Federazioni ed Enti di promozione sportiva).
Ci si sta rendendo conto che non esistono solo le Guide Alpine. Le Guide Alpine rimangono l’unica categoria professionale, insieme ai Maestri da sci, che opera nel turismo montano.
Sia chi cerca un insegnante, sia chi vuole insegnare sta prendendo coscienza di questa situazione. Chi cerca un insegnante inizia a rivolgersi agli operatori sportivi tramite un organismo afferente al CONI. Sono più diffusi, hanno prezzi più contenuti, offrono agli allievi un tutoraggio continuo. Chi vuole insegnare si rivolge agli organismi afferenti al CONI per avere l’abilitazione di tecnico nazionale della disciplina che gli interessa insegnare. L’abilitazione riguarda una specifica disciplina, si ottiene abbastanza rapidamente, permette di ricevere il compenso da operatore sportivo che fino a 10.000 euro non è tassato.
Ma chi vuole diventare operatore sportivo, nell’ambito del mondo della montagna e del verticale, ha una paura. Ha paura perché per anni c’è stata la narrazione, a senso unico e senza contraddittorio, delle Guide Alpine. Più che una narrazione è stata una minaccia ripetuta continuamente. La minaccia è quella di essere denunciati per “abuso dell’esercizio della professione di Guida Alpina”. Un comportamento che la legge punisce penalmente. Una minaccia che ha fatto paura. Che fa paura.
L’esercizio abusivo di una professione è un reato previsto e punito dall’Art. 348 del Codice Penale. Dice l’articolo che “….Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000….”
È un reato contro la pubblica amministrazione, procedibile d’ufficio.
È una norma che riguarda tutte le professioni. Ed è una norma giusta. Penso che nessuno voglia farsi curare da chi non è un medico, assistere in un processo da chi non è un avvocato o fare l’atto di acquisto di una casa da chi non è un notaio. E nessuno voglia andare in montagna accompagnato da una Guida Alpina che Guida Alpina non è.
È una norma di tutela generale. Ma bisogna distinguere quando va applicata.
La narrazione che hanno fatto le guide alpine è semplicistica. Tutto quello che riguarda la montagna ed il verticale è di loro esclusivo appannaggio. Tutti coloro che invadono il loro spazio sono degli abusivi della professione e vanno denunciati.
È ovvio che di fronte a questa narrazione molti che avevano voglia di insegnare, e che non volevano diventare guida alpina, non hanno intrapreso altri percorsi. La paura di essere denunciati è sempre stata troppa.
Ma oltre a far paura, la paura di essere denunciati, cosa c’è di concreto dietro questa minaccia. Che risultati ci sono stati a fronte delle denunce delle Guide Alpine?
È nota una sola sentenza di condanna per l’esercizio abusivo della professione di Guida Alpina (Allegato n.1), per fatti risalenti al 1997. La sentenza del 2004 è stata emessa quando le successive norme di regolamentazione del diritto sportivo non esistevano e pertanto non poteva tenere conto della configurazione giuridica attuale, che permette lo svolgimento di dette attività anche a figure diverse da quella professionale della Guida Alpina. È una sentenza curiosa perché il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione. Ma il giudice ha deciso in senso opposto. Il condannato voleva ricorrere in appello per vedere accolte le sue ragioni. Ma è intervenuta la prescrizione e quindi anche la condanna di primo grado non ha prodotto effetti.
Ma dopo questa condanna a fronte di numerose, e spesso pretestuose, denunce da parte di singole Guide Alpine e/o dei Collegi nazionali o regionali/provinciali si annoverano tutte sentenze di assoluzione per gli imputati, come ad esempio quella della Corte di Appello di Trento in Allegato n. 2.
Recentemente ci sono state due sentenze di assoluzione rese note sugli organi di informazione. La prima sentenza ha dato spunto ad una guida alpina di scrivere un avveduto ed interessante intervento che dovrebbe far riflettere i suoi colleghi.
La seconda sentenza arriva dopo un lunghissimo processo e anche in questo caso non si è evidenziato alcun abuso della professione.
Ogni situazione reale, che può essere “denunciata” come esercizio abusivo della professione, deve essere inquadrata in maniera autonoma. Ma a livello storico è utile sapere che fino ad ora sembra che ci sia stata una unica condanna e tante assoluzioni.
Ma l’operatore sportivo che cosa rischia di fronte alla minaccia della denuncia penale? Non rischia nulla se rispetta tutte le norme di riferimento.
Questo è il percorso che l’operatore sportivo deve seguire per la sua massima tutela.
L’operatore sportivo deve conseguire il titolo di Tecnico Nazionale (i livelli sono tre) da un Ente afferente al CONI che opera negli sport di montagna.
Gli Enti che rilasciano questi titoli sono o la FASI o gli Enti di Promozione Sportiva (USACLI, UISP, OPES, etc). Fino ad ora la FASI ha rilasciato titoli che prevedono l’insegnamento solo dell’arrampicata indoor.
Il corso deve essere strutturato per una delle discipline previste dal CONI per il mondo del verticale. Le discipline sono:
- L’Alpinismo id. AB001
- L’Alpinismo (Skyrunning) id. AB002
- La corsa in montagna id. AF003
- Il Trail id. AF007
- Lo Scialpinismo id. CU004
- L’Arrampicata Sportiva su roccia (Boulder, Lead) id. AD002
- L’Arrampicata Sportiva su strutture artificiali (Boulder, Speed, Lead) id. AD003
- La Mountain Bike id. AX008
Una volta conseguito il titolo l’operatore sportivo può operare solo all’interno di una ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) o SSD (Società Sportiva Dilettantistica) che sia affiliata all’Ente che gli ha rilasciato il Titolo. L’ASD o l’SSD deve essere regolarmente iscritta, per il tramite dell’Ente di riferimento, al Registro Nazionale del CONI. Nel registro l’ASD o l’SSD deve risultare svolgere una delle attività di cui il Tecnico Nazionale ha il titolo. L’operatore sportivo può insegnare solo ad atleti che siano tesserati con l’ASD o SSD e che quindi risultino tesserati allo stesso Ente che gli ha rilasciato il titolo. L’operatore sportivo deve rispettare i limiti dei tre livelli (competenza tecnica ed ambiente) stabiliti dall’Ente che gli ha rilasciato il titolo.
In sintesi l’attività dell’operatore sportivo si svolge tutta nell’ambito associativo. Insegna ai soci della stessa ASD o SSD di cui lui stesso è socio. I soci pagano le quote dei corsi all’ASD o SSD. A sua volta l’ASD o SSD corrisponde all’operatore sportivo il suo compenso. Compenso che fino a 10.000 euro annui è corrisposto in esenzione fiscale.
Riepiloghiamo cosa deve fare l’operatore sportivo per poter legittimamente insegnare la disciplina di pertinenza:
- Conseguire il titolo presso un Ente Afferente al CONI
- Operare presso una ASD o SSD affiliata al CONI per il tramite dell’Ente che gli ha rilasciato il Titolo
- Operare presso una ASD o SSD che risulti praticare, dal Registro Nazionale del CONI, la disciplina di cui ha il titolo
- Insegnare solo a soci/atleti che siano tesserati nella stessa ASD/SSD in cui sia iscritto.
- Ricevere compensi per il suo operato solo dalla ASD/SSD e mai direttamente dai singoli soci/atleti
- Rinnovare annualmente le iscrizioni sia come tecnico presso l’Ente che come socio presso l’ASD /SSD.
La figura dell’operatore sportivo ha una sua indipendenza giuridica e fiscale. Non c’entra niente con la professione di guida alpina. Per evitare il rischio della denuncia di esercizio abusivo della professione bisogna semplicemente rispettare tutte le regole di comportamento e di ambito esclusivo dell’operatore sportivo. E se si rispettano le regole le minacce di denuncia cadono nel vuoto. Come nel vuoto sono cadute praticamente tutte le denunce fino ad ora realmente sporte. Non bisogna spaventarsi quando si seguono delle regole che legittimano l’esistenza dell’operatore sportivo. Le guide alpine dovrebbero rincorrere i veri abusivi della professione e non coloro che esistono ed operano grazie alla tutela di altre norme del diritto sportivo.
Riccardo Innocenti
Responsabile USacli Montagna
Riferimenti: